LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la presente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte  costituzionale  nel  procedimento penale a carico di Jovanovic
 Radisa, nato in Jugoslavia il 6 luglio 1975, contumace  imputato  del
 reato  di p. e p. dagli artt. 110, 56, 624, 625, n. 1 e 2 del c.p. in
 La Spezia il 7 luglio 1991;
    Conclusioni del p.m.: confermasi l'impugnata sentenza;
    Conclusioni  dell'appellante:  assolversi l'imputato. In subordine
 pena ridotta.
                       Svolgimento del processo
    Con atto depositato in  data  30  gennaio  1993  Jovanovic  Radisa
 interponeva appello avverso la sentenza del tribunale per i minorenni
 di  Genova, del 4 dicembre 1992, che lo aveva condannato alla pena di
 mesi uno e giorni quindici di reclusione e  lire  100.000  di  multa,
 ritenendolo colpevole del reato a lui ascritto.
    Lamentava  l'appellante che non si era raggiunta piena prova della
 propria responsabilita' penale: l'esecuzione del carabiniere  Germani
 Gianni aveva chiarito che solo uno dei due imputati (Jovanovic Radisa
 e  Jovanovic  Novika,  la seconda dichiarata incapace in primo grado)
 aveva un cacciavite ed era rivolto verso la serratura  di  una  porta
 forzata,  ma  non era stato in grado di specificare quale dei due. In
 subordine l'appellante chiedeva che la pena fosse ridotta.
    All'odierna  udienza  l'appellante  non  compariva  e  ne   veniva
 dichiarata  la  contumacia.  Sulle  conclusioni dell'appellante e del
 p.g.  il  collegio  giudicante  sollevata  d'ufficio   questione   di
 legittimita' costituzionale sulla base dei seguenti:
                              M O T I V I
    L'art.  2  del  r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, prevedeva in ogni
 sede di Corte d'appello o  sezione  distaccata  un  tribunale  per  i
 minorenni  composto  da un magistrato, avente grado di consigliere di
 Corte di appello, che lo presiedeva, da un magistrato avente grado di
 giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale,  scelto
 tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale,
 di pedagogia.
    Il  successivo  art. 5 prevedeva una sezione per i minorenni della
 Corte d'appello, precisando che essa "funziona con l'intervento di un
 privato cittadino, avente i requisiti  prescritti  dall'art.  2".  Il
 legislatore,   avendo   introdotto   il   nuovo   organo  giudiziario
 specializzato, chiamato a giudicare gli affari  relativi  ai  minori,
 parimenti   istituiva   il   giudice   di  secondo  grado,  anch'esso
 specializzato, competente a  riesaminare,  in  sede  di  gravame,  le
 decisioni del primo giudice.
    La  composizione  del  collegio  giudicante  del  nuovo organo era
 identica  a  quella  del  tribunale  ordinario,  quella  del  giudice
 dell'impugnazione  identica  a  qualsiasi  altra  sezione della Corte
 d'appello (che allora peraltro giudicava  con  il  numero  di  cinque
 componenti).  Tuttavia  nell'uno  e  nell'altro  caso uno dei giudici
 togati era sostituito da un componente privato.
    Gli artt. 2 e  5  del  r.d.l.  20  luglio  1934,  n.  1404  (e  i
 corrispondenti  artt.  50  e  58  del  r.d.  30  gennaio 1941, n. 12,
 ordinamento giudiziario) sono stati successivamente modificati  dagli
 artt.  4  e  5  della  legge  27  dicembre 1956, n. 1441: si e' cosi'
 previsto che i componenti privati, sia per il tribunale minorile  che
 per  la  Sezione specializzata della Corte d'appello, fossero due, un
 uomo e una donna, con un'eta' minima di trent'anni (tra le discipline
 di cui essi debbono essere cultori, e' stata inserita la psicologia).
    Da un lato, tuttavia, si e' modificato il  numero  dei  componenti
 del  collegio  giudicante  del  tribunale  per  i minorenni (e' stato
 aggiunto il secondo componente privato), portando il numero totale  a
 quattro:  non  si  e'  voluto evidentemente che la componente togata,
 ridotta ad un'unita' si trovasse in minoranza, ma, cosi' facendo,  si
 e'  realizzata  una  composizione  diversa  (quattro  invece  di tre,
 rispetto al tribunale ordinario), dall'altro si e' mantenuto costante
 il  numero  dei  componenti  del  collegio  giudicante  del   giudice
 d'appello   (sostituendosi   un   componente   privato   ad  uno  dei
 magistrati), identico a quello di ogni  altra  sezione  della  Corte.
 Ancora,  successivamente, l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 532,
 modificando l'art. 56 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,  ha  stabilito
 che  la  Corte  d'appello  giudichi  col  numero  invariabile  di tre
 votanti, e  l'art.  2  della  legge  n.  532/1977  ha  modificato  il
 successivo  art.  58  l'ordinamento  giudiziario,  precisando che "la
 sezione minorile giudica con l'intervento di  due  esperti  aventi  i
 requisiti  previsti  dalla  legge che si aggiungono ai tre magistrati
 della sezione".
    E' noto  a  questo  collegio  che  la  Corte  costituzionale,  con
 ordinanza  del  31  maggio  1988,  n. 580, ha ritenuto manifestamente
 inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 2  del  r.d.  n.
 1404/1934,  come  modificato dalla legge n. 1441/1956, nella parte in
 cui determina i componenti del collegio del tribunale per i minorenni
 in numero pari, senza stabilire alcun meccanismo  di  prevalenza,  in
 caso   di   parita'   di   voto:   questione   inammissibile  perche'
 implicherebbe  scelte  discrezionali  riservate   all'autonomia   del
 legislatore.
    Dunque di una scelta non incoerente e contraddittoria si tratta, a
 parere  della  Corte:  in  effetti  il  rischio,  del  resto alquanto
 ipotetico,  di  una  paralisi  operativa  e'  stato  superato   nella
 concezione  del  legislatore  del 1956 dall'esigenza di assicurare in
 modo piu'  incisivo  l'apporto  dei  componenti  privati  (o  giudici
 onorari)  secondo  le  indicazioni  che  del  resto  erano gia' state
 espresse fin dalla relazione del guardasigilli al decreto  del  1934:
 esigenza  che  tutti  i  provvedimenti  assunti si ispirassero "ad un
 sistema di  conoscenze  giuridiche,  ma  anche  economiche,  sociali,
 morali  e  tecniche  e  ad una comprensione profonda ed illuminata di
 tutti i  bisogni  morali  e  materiali  del  minore  e  del  modo  di
 soddisfarli".
    Il bisogno di specializzazione si realizza cosi' con l'inserimento
 dei   due   componenti  privati  (accanto  ai  due  magistrati),  che
 sostituiscono alla scienza del diritto, un'adeguata  preparazione  in
 quelle  discipline  che conducono ad una piu' compiuta conoscenza del
 minore e dei suoi bisogni. Il giudice  collegiale  fonde  e  completa
 opinioni   e   conoscenze   di  tutti  i  suoi  componenti,  offrendo
 un'indubbia  maggior  garanzia  di  una   pronuncia   piu'   adeguata
 all'interesse del minore.
    E il ruolo dei giudici onorari e' stato sempre di piu' valorizzato
 negli  anni  successivi.  Si  pensi,  in  tempi  recenti,  alla nuova
 formulazione dell'art. 50  del  r.d.  n.  12/1941,  cosi'  modificato
 dall'art.   14  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449,  per  cui
 nell'udienza preliminare penale il tribunale per i minorenni  giudica
 composto  da un magistrato e due giudici onorari; al parere 23 luglio
 1990, 7 maggio 1991 del Consiglio superiore della  magistratura,  ove
 si  prevede  l'impiego  dei  giudici  onorari  senza  limiti  che non
 derivino da esigenze di servizio - e non solo in casi eccezionali - e
 si prospetta la loro utilizzazione tramite  deleghe  per  materia;  e
 alla  ampia  ed  organica circolare del C.S.M. su formazione e nomina
 dei giudici onorari, approvata il 30 gennaio 1992.
    Se  dunque  la  scelta  discrezionale  del  legislatore  circa  la
 composizione del collegio  del  tribunale  per  i  minorenni  non  e'
 incoerente,  contraddittoria o logicamente viziata, non altrimenti si
 potrebbe affermare per la composizione del  collegio,  della  sezione
 minorile della Corte d'appello.
    L'apporto  dei  giudici onorari e' e deve essere identico in primo
 grado come in appello. E, come si e' visto,  alle  origini  un  certo
 parallelismo  esisteva:  un  unico componente privato che si inseriva
 nella regolare composizione del collegio del tribunale o della  Corte
 d'appello. Il parallelismo, che gia' comunque era imperfetto (variava
 il  numero  globale  dei  componenti  in primo grado e in appello) e'
 totalmente  contraddetto  dalle  successive  modifiche  (che  per  la
 Sezione  minorile  appaiono del tutto casuali, e non certo guidate da
 un disegno coerente).
    Va,  a  questo  proposito,  ricordato  che  di  regola,   ove   il
 legislatore  senta  l'esigenza di istituire sezioni specializzate per
 determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini  idonei
 estranei  alla  magistratura  (ad  es. Sezione specializzata agraria,
 Sezioni specializzate per le tossico dipendenze: queste  ultime  oggi
 soppresse)  o  di  regolare  la  partecipazione  diretta  del  popolo
 all'amministrazione   della   giustizia   (Corte   d'assise,    Corte
 d'appello),    secondo,   del   resto   l'indicazione   della   Carta
 costituzionale  (art.  102,  secondo  e  terzo  comma)   adotta   una
 composizione identica del collegio in primo e secondo grado.
    Ne'  si  potrebbe  sostenere che il tribunale per i minorenni come
 organo giudiziario  specializzato  potrebbe  avere  una  composizione
 inusuale  (quattro membri) e non cosi' il giudice d'appello che, come
 mera  sezione  specializzata,  dovrebbe  rispettare  il  numero   dei
 componenti di ogni altra sezione della Corte d'appello, eventualmente
 aggiungendo i giudici onorari.
    Al    contrario,   ad   es.   la   sezione   specializzata   delle
 tossicodipendenze (oggi soppressa) della Corte d'appello era composta
 da un presidente e da un magistrato togato e da  due  esperti,  cosi'
 come la sezione specializzata del tribunale.
    Dunque  la  scelta  del  legislatore  circa  la  composizione  del
 collegio della sezione per i minorenni della Corte  d'appello  sembra
 incoerente,  contraddittoria, non immune da vizi logici e, come tale,
 potrebbe violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3  della
 Costituzione.
    Ma  le  norme  in  esame  potrebbero  violare  un  altro principio
 costituzionale: com'e' evidente,  se  il  collegio  giudicante  fosse
 composto  soltanto  da due magistrati (e non tre) oltre i due giudici
 onorari, il  terzo  magistrato,  in  oggi  necessariamente  impegnato
 presso la sezione per i minorenni, potrebbe essere assegnato ad altri
 compiti  o  magari potrebbero costituirsi diversi collegi nell'ambito
 della  medesima  sezione  minorile  con  un  evidente,  piu'  spedito
 espletamento del lavoro giudiziario.
    E  pertanto la norma in questione potrebbe essere in contrasto con
 il precetto dell'art. 97 della Costituzione per cui i pubblici uffici
 (e sicuramente anche quelli  giudiziari)  devono  essere  organizzati
 secondo disposizioni di legge, in modo che ne sia assicurato "il buon
 andamento (oltre che l'imparzialita' dell'amministrazione)".
    Sulla base di quanto osservato, appare ammissibile la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 5 del r.d.l.  n. 1404/1934 e
 58 del r.d. n.  12/1941,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
    Quanto  alla  rilevanza nel presente procedimento, basti osservare
 che si tratta appunto di giudizio in grado di appello, essendo  stata
 impugnata la sentenza del tribunale dei minorenni di Genova in data 4
 dicembre  1992,  sottoposto  alla  cognizione  della  sezione  per  i
 minorenni  della  Corte  d'appello  di  Genova,  che  deve,  appunto,
 giudicare  sulla base degli artt. 5 del r.d.l. n. 1404/1934 e 58 del
 r.d. n. 12/1941 e successive modifiche, con collegio composto da  tre
 magistrati e due giudici onorari.
    Ritenuta,   dunque,  la  questione  di  legittimita'  ammissibile,
 rilevante, e non manifestamente infondata,  va  sospeso  il  presente
 procedimento e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.